Perché devo scansionare ogni cartuccia? Chi lavora con gli esplosivi per uso civile conosce la routine: ogni cartuccia, ogni detonatore e ogni cassa ha un codice, e il codice si scansiona all'entrata in deposito, all'uscita e al momento dell'impiego. Sembra burocrazia. Non lo è. Alle sue spalle c'è uno dei giorni più tragici della storia recente d'Europa e una domanda a cui, nel 2004, nessuno sapeva rispondere in fretta: da dove veniva la dinamite?
11 marzo 2004: dinamite da una miniera delle Asturie
La mattina dell'11 marzo 2004, tra le 7:37 e le 7:40, dieci bombe esplosero su quattro treni di pendolari che entravano a Madrid sulla stessa linea, provenienti da Alcalá de Henares: nella stazione di Atocha, in calle Téllez (a circa 800 metri da Atocha), nella stazione di El Pozo del Tío Raimundo e in quella di Santa Eugenia. Altri tre ordigni non esplosero.
Sui treni morirono 191 persone e quasi 2.000 rimasero ferite: sono le cifre accertate dal tribunale spagnolo nella sentenza del 31 ottobre 2007. Il bilancio definitivo salì a 193 morti: un agente di polizia ucciso il 3 aprile 2004, quando gli autori si fecero saltare in aria in un appartamento di Leganés, e una donna ferita ad Atocha, morta nel 2014 dopo dieci anni di coma. Fu l'attentato più grave della storia spagnola.
Una delle bombe, ritrovata intatta in uno zaino, conteneva circa 10 kg di dinamite Goma-2 ECO, un esplosivo prodotto in Spagna per uso minerario, circondata da chiodi e viti. Le indagini portarono alla miniera Conchita, nelle Asturie, nel nord della Spagna. Il tribunale stabilì che l'esplosivo era stato sottratto dalla miniera ed era arrivato agli attentatori tramite José Emilio Suárez Trashorras, un ex minatore, condannato nel 2007 a 34.715 anni di reclusione per averlo procurato.
Un dettaglio dice molto: per l'esplosivo detonato sui treni, gli esperti non riuscirono a stabilire con certezza nemmeno la marca. Il collegamento con la miniera venne fatto grazie alla bomba inesplosa e all'esplosivo trovato in seguito. La lezione per il settore fu semplice e scomoda: una cartuccia senza un'identità propria non si può rintracciare. Si può sapere quale lotto è entrato in una miniera, ma non quale pezzo ne è uscito, quando e attraverso quali mani.
Come ha risposto l'Unione Europea
Due settimane dopo l'attentato, il 25 marzo 2004, il Consiglio europeo adottò una dichiarazione sulla lotta al terrorismo. Tra le misure, i leader dell'UE chiesero di privare i gruppi terroristici degli “strumenti del mestiere” e di rafforzare la sicurezza delle armi da fuoco, degli esplosivi e delle attrezzature per la fabbricazione di bombe.
Nel luglio 2005 la Commissione europea propose misure per la sicurezza di esplosivi, detonatori e armi da fuoco: deposito, trasporto, produzione, rilevamento. Nel novembre 2007 seguì una comunicazione dedicata alla sicurezza degli esplosivi, da cui nacque il Piano d'azione dell'UE per il rafforzamento della sicurezza degli esplosivi, adottato dal Consiglio il 18 aprile 2008.
Parallelamente, la Commissione si basò su una norma più vecchia. La Direttiva 93/15/CEE del 5 aprile 1993, che aveva armonizzato il mercato degli esplosivi per uso civile, chiedeva già alle imprese del settore di disporre di un sistema per sapere in qualsiasi momento chi detiene gli esplosivi. Mancava un modo unico, europeo, per identificare ogni singolo pezzo. Così nacque la Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008.
La motivazione scritta nella direttiva è pratica: l'identificazione univoca consente di seguire l'esplosivo dalla fabbrica fino all'utilizzatore finale, per prevenirne l'uso improprio e il furto e per consentire alle autorità di risalire all'origine degli esplosivi smarriti o rubati. La direttiva non cita Madrid, ma descrive esattamente il problema del 2004.
- 200411 marzo: gli attentati di Madrid. Il 25 marzo il Consiglio europeo chiede maggiore sicurezza per gli esplosivi.
- 2005Luglio: la Commissione europea propone misure per la sicurezza di esplosivi, detonatori e armi da fuoco.
- 20084 aprile: Direttiva 2008/43/CE: un codice univoco su ogni esplosivo e la registrazione lungo tutta la catena. 18 aprile: il Piano d'azione dell'UE per la sicurezza degli esplosivi.
- 200928 aprile: HG 519/2009: la Romania recepisce la direttiva (Monitorul Oficial n. 328 del 18 maggio 2009).
- 201222 febbraio: Direttiva 2012/4/UE, che proroga i termini: i sistemi informatici avevano richiesto più tempo del previsto.
- 20135 aprile: la marcatura univoca diventa obbligatoria per fabbricanti e importatori.
- 20155 aprile: diventano obbligatori la raccolta dei dati e la registrazione presso tutti gli operatori, compresi quelli che impiegano gli esplosivi.
- 201620 aprile: la Direttiva 2014/28/UE sostituisce la Direttiva 93/15/CEE; la Direttiva 2008/43/CE resta in vigore. In Romania, la HG 197/2016 rinvia, per la tracciabilità, alla HG 519/2009.
- OggiOgni esplosivo ha un codice e ogni suo movimento viene conservato per 10 anni.
I termini sono stati spostati una sola volta. In origine la direttiva doveva applicarsi dal 5 aprile 2012. Il settore chiese tempo per realizzare sistemi informatici affidabili, così la Direttiva 2012/4/UE rinviò la marcatura di un anno, al 5 aprile 2013, e la raccolta dei dati di tre anni, al 5 aprile 2015, proprio perché tutti gli attori della catena di approvvigionamento potessero mettere a punto la tracciabilità elettronica. In quell'occasione micce, micce di sicurezza e capsule a percussione furono escluse dal sistema, in quanto considerate a basso rischio.
Che cosa chiede concretamente la Direttiva 2008/43/CE
La marcatura. Fabbricanti, importatori e chi assembla detonatori marcano ogni esplosivo e ogni confezione elementare con un codice univoco. I distributori che riconfezionano gli esplosivi devono assicurarsi che anche la nuova confezione rechi il codice. Il codice ha due parti: una leggibile a occhio nudo e una leggibile da uno scanner.
- La parte leggibile: il nome del fabbricante e un codice alfanumerico composto da due lettere per il paese di produzione o di importazione (RO per la Romania), tre cifre per lo stabilimento, attribuite dall'autorità nazionale, e il codice univoco del prodotto, con le informazioni logistiche stabilite dal fabbricante.
- La parte elettronica: un codice a barre e/o un codice Data Matrix che corrisponde direttamente al codice alfanumerico.
- Dove si applica: su ogni cartuccia o sacco, con un'etichetta corrispondente su ogni cassa; sul bossolo di ogni detonatore; sulla bobina di miccia detonante e sulla miccia stessa, ogni 5 metri; su taniche e fusti. Le etichette elettroniche passive (RFID) sono ammesse in aggiunta.
La registrazione. Ogni impresa del settore degli esplosivi deve disporre di un sistema di raccolta dei dati che segua i codici lungo tutta la catena di approvvigionamento e l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, in modo che il detentore possa essere identificato in qualsiasi momento. In concreto, l'impresa deve:
- tenere un registro con tutti i codici, il tipo di esplosivo e il soggetto a cui è stato affidato;
- registrare l'ubicazione di ogni esplosivo finché è in suo possesso, fino a quando non viene consegnato a un'altra impresa o impiegato;
- verificare periodicamente il proprio sistema e proteggere i dati dalla distruzione, accidentale o dolosa;
- conservare i dati per 10 anni dalla consegna o dalla fine nota del ciclo di vita dell'esplosivo, anche se cessa l'attività;
- comunicare alle autorità, su richiesta, l'origine e l'ubicazione di ogni esplosivo e designare una persona in grado di rispondere anche fuori dall'orario di lavoro.
Che cosa significa in Romania: la HG 519/2009
La Romania ha recepito la direttiva con la Decisione del Governo (Hotărârea Guvernului, HG) n. 519 del 28 aprile 2009, pubblicata nel Monitorul Oficial n. 328 del 18 maggio 2009. La decisione è stata successivamente modificata per recepire anche le proroghe della Direttiva 2012/4/UE ed è stata ripubblicata. Altri approfondimenti sul nostro blog.
- Chi ne risponde: tutti gli operatori economici del settore degli esplosivi devono disporre del sistema di raccolta dei dati: non solo gli stabilimenti di produzione, ma anche i distributori e le imprese che depositano e impiegano esplosivi, come cave, miniere e imprese di brillamento. Ciascuno risponde del tratto di percorso in cui l'esplosivo si trova presso di sé.
- Il registro si tiene in formato elettronico e cartaceo e i dati si conservano per 10 anni. Se l'impresa cessa l'attività, i documenti vengono consegnati entro 15 giorni alle strutture del Ministero degli Affari Interni.
- Le autorità: i codici degli stabilimenti sono attribuiti dal Ministero degli Affari Interni, che vigila anche sul rispetto degli obblighi di registrazione. Le violazioni relative alla marcatura sono accertate dagli ispettorati territoriali del lavoro, quelle relative alla registrazione dalla Polizia romena.
- Le sanzioni, secondo il testo della decisione: da 5.000 a 10.000 lei per la mancanza del sistema di raccolta dei dati, del registro o della conservazione dei dati; da 2.000 a 10.000 lei per le violazioni relative alla marcatura.
Che cosa guadagna l'impresa, oltre alla conformità
La tracciabilità è obbligatoria, ma un'impresa che la gestisce bene ottiene più della tranquillità durante i controlli:
- Giacenze corrette, pezzo per pezzo. Sa esattamente che cosa ha in ogni deposito, senza differenze scoperte solo all'inventario.
- Un ammanco si vede il giorno stesso. Una cartuccia uscita e non impiegata non passa più inosservata fino alla fine del mese.
- Controlli senza stress. Quando la polizia chiede informazioni su un codice, la risposta arriva in pochi minuti, con tutto il suo storico.
- Il registro si compila da solo. I dati arrivano dalle scansioni, non vengono trascritti a mano e non si perdono tra i quaderni.
- Responsabilità chiare. Ogni uscita ha un nome, un orario e un luogo di impiego.
Come La aiuta Tracciabilità Esplosivi
Il software Tracciabilità Esplosivi trasforma un obbligo in una routine di pochi secondi. Importa il file XML ricevuto dal fornitore insieme agli esplosivi, e i fochini scansionano i codici con il terminale mobile in entrata, in uscita e al momento dell'impiego. I dati arrivano nel portale web, dove vede le giacenze di ogni deposito, chi ha prelevato che cosa e dove è stato impiegato, mentre il registro viene generato dalle scansioni. I dati sono custoditi da noi, con backup giornaliero e storico di almeno 10 anni.
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Domande frequenti
Devo scansionare ogni cartuccia o basta il codice della cassa?
La legge richiede di poter dire in qualsiasi momento dove si trova ogni esplosivo. Finché una cassa si sposta intera, la sua etichetta corrispondente la collega alle cartucce che contiene. Dal momento in cui la cassa viene aperta e le cartucce partono separatamente, ogni cartuccia deve essere seguita con il proprio codice.
Per quanto tempo vanno conservati i dati sugli esplosivi?
10 anni dalla consegna o dalla fine nota del ciclo di vita dell'esplosivo, anche se l'impresa cessa l'attività. In Romania, alla cessazione dell'attività i documenti vengono consegnati entro 15 giorni alle strutture del Ministero degli Affari Interni.
Quali sanzioni rischia un'impresa che non tiene la registrazione?
Le sanzioni sono stabilite dalla legislazione nazionale che recepisce la Direttiva 2008/43/CE. In Romania, secondo la HG 519/2009, la mancanza del sistema di raccolta dei dati, del registro o della conservazione dei dati è punita con un'ammenda da 5.000 a 10.000 lei, accertata dalla Polizia romena. Le violazioni relative alla marcatura sono sanzionate separatamente, dagli ispettorati territoriali del lavoro.
Esistono esplosivi esclusi dal sistema?
Sì: gli esplosivi consegnati sfusi o in autocarri che li pompano direttamente nel foro da mina, gli esplosivi fabbricati sul luogo di impiego e utilizzati immediatamente, le munizioni, le micce, le micce di sicurezza e le capsule a percussione.
Posso tenere il registro solo in formato elettronico?
Dipende dalla legislazione nazionale. In Romania no: la HG 519/2009 richiede che i dati, compresi i codici univoci, siano registrati e conservati in formato elettronico e cartaceo. Un buon sistema informatico Le offre entrambi: i dati delle scansioni e il registro pronto da stampare.
Fonti
- Direttiva 2008/43/CE della Commissione del 4 aprile 2008 — EUR-Lex
- Direttiva 2012/4/UE della Commissione del 22 febbraio 2012 — EUR-Lex
- Direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 — EUR-Lex
- Direttiva 2014/28/UE (art. 15 e art. 51) — EUR-Lex
- Dichiarazione del Consiglio europeo sulla lotta al terrorismo, 25 marzo 2004 — Consiglio dell'UE, doc. 7906/04
- Comunicazione della Commissione COM(2005) 329 sulla sicurezza di esplosivi, detonatori e armi da fuoco — EUR-Lex
- Conclusioni del Consiglio sull'agenda CBRNE (che rinviano al Piano d'azione del 18 aprile 2008) — Consiglio dell'UE, doc. 16980/12
- Decisione del Governo romeno n. 519/2009 — approfondimenti sul nostro blog (Monitorul Oficial n. 328 del 18 maggio 2009)
- Decisione del Governo romeno n. 197/2016, art. 29 — legeaz.net
- Gli attentati dell'11 marzo 2004 a Madrid — Wikipedia
- Il verdetto del 31 ottobre 2007 — Al Jazeera
- José Emilio Suárez Trashorras, l'ex minatore condannato — elDiario.es